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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1975, n. 138

Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettere c) e d), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente disposizioni dirette a coordinare, con le attribuzioni della Commissione nazionale per le società e la borsa, le norme, concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle borse valori e l'ammissione dei titoli a quotazione, nonchè le forme di controllo ed ispezione previste dalla legislazione vigente nel settore dell'attività creditizia e delle partecipazioni statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/1998)
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Testo in vigore dal:  22-5-1975 al: 30-6-1998
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, lettere c) e d), della legge 7 giugno 1974, n. 216, con il quale il Governo della Repubblica veniva delegato ad emanare disposizioni legislative dirette a coordinare, con le attribuzioni della Commissione nazionale per le società e la borsa, le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento delle borse valori e l'ammissione dei titoli a quotazione, nonché a coordinare con le forme di ispezione e di controllo previste dalla legislazione vigente quelle risultanti dall'articolo 1 della legge medesima, in modo da evitare duplicazioni e controlli;
Udito il parere della Commissione parlamentare costituita ai sensi del succitato art. 2;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art. 1

Trasferimento dei poteri degli organi locali di borsa


La titolarità dei poteri e delle attribuzioni relativi all'organizzazione ed al funzionamento delle borse valori nonché all'ammissione dei titoli a quotazione, spettanti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle deputazioni di borsa, ai comitati direttivi degli agenti di cambio e ai loro presidenti, designati nel presente decreto come organi locali di borsa, è trasferita alla Commissione nazionale per le società e la borsa.
La Commissione, nell'esercizio dei suoi poteri, può in ogni caso sentire gli organi locali.
Rimane ferma la competenza degli organi locali per gli atti e gli adempimenti elencati negli articoli 2, 3 e 4.
La Commissione può delegare, in via generale o per singole borse, agli organi locali l'esercizio di poteri e attribuzioni nelle materie di cui al primo comma, secondo i criteri ritenuti più adeguati rispetto ai fini da perseguire.
Con la deliberazione di delega la Commissione stabilisce criteri e direttive per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni delegati e dispone, in ogni caso, in ordine alle modalità del proprio controllo sull'attività degli organi locali.
La delega è revocabile in qualsiasi momento.
Gli organi locali trasmettono immediatamente alla Commissione copia dei provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni loro delegati.