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LEGGE 7 giugno 1974, n. 216

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.

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Testo in vigore dal:  9-6-1974

Art. 2



Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, entro il 31 marzo 1975, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica e per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere, da esprimersi entro il 45° giorno successivo alla richiesta, di una Commissione parlamentare composta da 15 deputati e 15 senatori, nominati entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dai Presidenti delle rispettive assemblee:
a) disposizioni, e relative norme di attuazione e transitorie, intese a disciplinare, nei confronti delle società le cui azioni sono quotate in borsa, le funzioni di controllo sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze delle scritture contabili e alle norme di legge, mediante attribuzione di tali funzioni, e della relativa certificazione dei bilanci, a società di revisione designate dall'assemblea dei soci fra le società di revisione iscritte in un albo speciale, tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e disciplinato in modo da assicurare, anche con la previsione di incompatibilità, la idoneità tecnica delle società di revisione e la loro indipendenza. Potranno essere previsti effetti legali della certificazione. Alle società di revisione sarà attribuito altresì il compito di esprimere parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione, sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni nel caso di fusione e sulla congruità delle valutazioni dei conferimenti in natura. Saranno previste sanzioni penali nei confronti degli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società di revisione per il non corretto esercizio delle funzioni;
b) disposizioni relative al conto dei profitti e delle perdite e alla relazione degli amministratori per le società e gli enti di cui alla lettera a) dell'articolo 3 sub articolo 1 della presente legge, che svolgono quali attività esclusive o principali l'assunzione di partecipazioni in altre società, la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati o che svolgano altre particolari attività;
c) disposizioni dirette a coordinare con le attribuzioni della Commissione le norme concernenti la organizzazione e il funzionamento delle borse valori e l'ammissione dei titoli a quotazione, provvedendo a trasferire alla Commissione la titolarità dei poteri e correlative facoltà di decentramento, delle attribuzioni sinora spettanti in materia alle camere di commercio e alle autorità locali di borsa, dettando le relative norme di attuazione;
d) disposizioni dirette a coordinare con le forme di controllo ed ispezione previste dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, nel testo risultante dall'articolo 1 della presente legge, quelle della legislazione vigente, in modo da evitare, in particolare, duplicazioni ed interferenze con le disposizioni per la difesa del risparmio e l'esercizio della funzione creditizia, nonché quelle relative alle attribuzioni del Ministero delle partecipazioni statali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1974

LEONE RUMOR - ZAGARI - TANASSI - COLOMBO - GIOLITTI - DE MITA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI