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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 60

Norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 602, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, nonchè modificazione dell'art. 13 della legge 13 giugno 1952, n. 693.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1975)
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Testo in vigore dal: 29-3-1975
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente   delega
legislativa per la riforma tributaria; 
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036; 
  Visto il decreto-legge 25 maggio  1972,  n.  202,  convertito,  con
modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321; 
  Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354; 
  Ritenuta la necessita' di emanare,  ai  sensi  dell'art.  17  della
citata legge 9  ottobre  1971,  n.  825,  disposizioni  correttive  e
integrative dei decreti del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, numeri 597, 598, 600 e 602, 26  ottobre  1972,  n.  643,  e  23
dicembre 1974, n. 689, nonche' della legge 13 giugno 1952, n. 693, al
fine di coordinare la disposizione dell'art. 13,  lettera  b),  della
legge stessa con la nuova disciplina di riscossione delle imposte sul
reddito, ai sensi dell'art. 15, primo comma, della predetta legge  n.
825 del 1971; 
  Udito il parere della commissione parlamentare  istituita  a  norma
del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il  tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Al decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.
597, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito  delle
persone  fisiche,  sono  apportate   le   seguenti   integrazioni   e
correzioni: 
  Art. 15 - nel terzo comma alla lettera d) sono soppresse le  parole
"in quanto conviventi con il contribuente". 
  Art. 72 - nel primo comma: 
    al n. 10) sono soppresse le parole: "se trattasi  di  imprese  di
trasporto"; 
    il n. 12) e' sostituito dal  seguente:  "tutti  gli  altri  costi
effettivamente sostenuti nell'esercizio dell'impresa  ovvero  il  tre
per cento dell'ammontare dei ricavi a titolo di deduzione forfettaria
di tali altri costi". 
  Dopo l'art. 88 e' aggiunto il seguente: 
  Art. 88-bis - Riferimenti legislativi  ad  imposte  abolite.  -  Il
riferimento contenuto nelle norme vigenti a redditi, o a  determinati
ammontari di reddito, assoggettati ad imposte abolite dal  1  gennaio
1974 va inteso come fatto agli stessi  redditi  nell'ammontare  netto
determinato ai fini  delle  singole  categorie  di  reddito  previste
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
  Se il riferimento e' fatto alla non  assoggettabilita'  all'imposta
complementare progressiva sul reddito complessivo, la  condizione  si
considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato
ai sensi dell'art. 8, al netto delle  detrazioni  previste  nell'art.
10, aumentato dei  redditi  esenti  dall'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo,  secondo
e terzo dell'art. 34 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n.  601,  o  assoggettati  a  ritenuta  a  titolo  di
imposta, non supera le  960.000  lire.  Quando  alla  formazione  del
reddito complessivo concorrono redditi di lavoro  dipendente  di  cui
agli articoli 46 e 47, lettere a) e b), il predetto  ammontare  viene
elevato di  360.000  lire  per  ogni  reddito  di  lavoro  dipendente
considerato. 
  Se il riferimento e' fatto ad un  reddito  complessivo  netto  agli
effetti   dell'imposta   complementare   progressiva   sul    reddito
complessivo non superiore ad un determinato ammontare indicato  nella
legge, la condizione  si  considera  soddisfatta  quando  il  reddito
complessivo netto determinato ai  sensi  dell'art.  8  aumentato  dei
redditi  esenti  dall'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,
diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 
34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
601, o assoggettati a  ritenuta  a  titolo  di  imposta,  non  supera
l'ammontare indicato nella legge stessa, aumentato come previsto  nel
comma precedente  quando  alla  formazione  del  reddito  complessivo
concorrono redditi di lavoro dipendente. 
  Se  il  riferimento  e'  fatto  ad  un  ammontare   dell'imponibile
dell'imposta  complementare  progressiva  sul   reddito   complessivo
iscritto a ruolo,  la  condizione  si  considera  soddisfatta  se  il
reddito complessivo, determinato ai sensi dell'art. 8, aumentato  dei
redditi  esenti  dall'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,
diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 
34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
601, o assoggettati a ritenuta a titolo  di  imposta  non  supera  la
somma  indicata  dalla  legge,  aumentata  di  240.000  lire  per  il
contribuente, di 100.000 lire per ciascun componente la famiglia  che
risulti a carico del contribuente al 31  dicembre  dell'anno  per  il
quale l'imposta e' dovuta, e di 360.000  lire  per  ogni  reddito  di
lavoro dipendente. 
  Se  il  riferimento  e'  fatto  alla  quota   esente   dall'imposta
complementare progressiva sul reddito o  ad  un  suo  multiplo,  tale
ammontare e' determinato in 240.000 lire o nel rispettivo multiplo. 
  Se il riferimento e'  fatto  ad  una  quota  o  ad  un  determinato
ammontare del reddito imponibile di una o piu' categorie dell'imposta
di ricchezza mobile, il riferimento stesso va fatto per le  categorie
B e C/l ai redditi netti d'impresa e di lavoro  autonomo  determinati
ai sensi dei titoli IV e V, diminuiti  di  360.000  lire,  e  per  la
categoria  C/  2  ai  redditi  di  lavoro  dipendente  ed  assimilati
determinati ai sensi del titolo IV, diminuiti di 840.000 lire.  Nelle
ipotesi di cui all'art. 5 il riferimento  va  fatto  alla  quota  del
reddito d'impresa o di lavoro autonomo della societa' o associazione,
diminuito di 360.000 lire, imputabile all'interessato. 
  Se  il  riferimento  e'  fatto  alla  non  iscrizione   nei   ruoli
dell'imposta sui  redditi  di  ricchezza  mobile,  la  condizione  si
intende soddisfatta  se  il  contribuente  non  possiede  redditi  di
impresa o redditi di lavoro autonomo di ammontare superiore a 360.000
lire ovvero redditi derivanti da capitali  dati  a  mutuo  o  redditi
diversi. 
  Se i benefici conseguiti consistono in somme  che  concorrono  alla
formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche di esse somme non si tiene conto  agli  effetti
della verifica dei  limiti  stabiliti  dalle  singole  leggi  per  la
concessione dei benefici medesimi. 
  Nelle domande  agli  uffici  delle  imposte  volte  ad  ottenere  i
certificati da cui risultino  le  condizioni  previste  nel  presente
articolo, il richiedente deve  dichiarare,  se  ed  in  quale  misura
possiede redditi assoggettati  a  ritenuta  a  titolo  di  imposta  e
redditi  esenti  dall'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,
diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 
34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
601. 
  Gli uffici  delle  imposte  rilasciano  i  certificati  di  cui  al
precedente comma anche in base a  dichiarazione  attestante  i  fatti
oggetto della certificazione, resa dall'interessato ad un funzionario
dell'ufficio  competente.  Alla   dichiarazione   si   applicano   le
disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per il  rilascio  dei
certificati sono in ogni caso dovuti i diritti previsti nei numeri  1
e 4  della  tabella  allegata  A  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.