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DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 259

Modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e imposizione straordinaria sulle case di abitazione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 384 (in G.U. 28/08/1974, n.224).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/1975)
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Testo in vigore dal: 29-8-1974
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare alcune
modifiche  alla  disciplina  delle imposte sul reddito e di stabilire
una imposizione straordinaria sulle case di abitazione;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  il  bilancio  e  la  programmazione economica e per il
tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  ((Con  decorrenza  dal  1 gennaio 1974, e fino al 31 dicembre 1975,
l'aliquota  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche e'
elevata  al 35 per cento. L'aliquota del 7,50 per cento nei confronti
delle  societa'  ed  enti  finanziari e quella del 6,25 per cento nei
confronti   delle   societa'   ed   enti   finanziari   a  prevalente
partecipazione  statale  sono  elevate  rispettivamente  al 10,50 per
cento e a all'8,75 per cento.
  I  soggetti di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  598,  per i quali il termine di
versamento  dell'imposta  e'  scaduto  anteriormente  all'entrata  in
vigore  della  legge di conversione del presente decreto, sono tenuti
al  pagamento  della  maggiore  imposta  derivante dall'aumento delle
aliquote di cui al comma precedente entro il 31 ottobre 1974.
  Nei confronti dei soggetti all'imposta sulle persone giuridiche per
i  quali  il  periodo  d'imposta  non  coincide con l'anno solare, la
maggiorazione  delle aliquote di cui al primo comma rispetto a quelle
stabilite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 598, e' applicata sugli imponibili ragguagliati
ad anno solare.
  Per   l'anno   1974  e'  istituita  una  addizionale  straordinaria
dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, da applicarsi alla
parte  di  reddito  imponibile  che  eccede  la  somma  di lire dieci
milioni, nella seguente misura:
    5  per  cento  sulla  parte  di reddito imponibile compresa tra i
dieci milioni e i quattordici milioni di lire;
    10  per  cento  sulla  parte  di  reddito  imponibile eccedente i
quattordici milioni di lire.
  L'addizionale  straordinaria di cui al comma precedente e' riscossa
mediante ruoli sulla base della dichiarazione annuale dei redditi.
  I  soggetti  esonerati  dall'obbligo della dichiarazione annuale ai
sensi  dell'articolo  1,  quarto  comma,  lettera d), del decreto del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono tenuti a
presentare  la  dichiarazione  dei  redditi entro il 31 marzo 1975 se
nell'anno   1974   hanno  conseguito  un  reddito  complessivo  lordo
superiore a lire dieci milioni)).