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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 598

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/1986)
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Testo in vigore dal:  18-12-1977

Art. 7

Aliquota dell'imposta


L'imposta è commisurata al reddito complessivo imponibile con l'aliquota del 25 per cento.
((1))

L'aliquota è ridotta al 7,50 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari e al 6,25 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari a prevalente partecipazione statale.
Si considerano a prevalente partecipazione statale le società ed enti finanziari il cui capitale, comunque denominato, appartiene per più di metà allo Stato e le società finanziarie le cui azioni o quote appartengono per oltre la metà del capitale agli enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali di cui alla legge 22 dicembre 1956, n. 1569.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 16 dicembre 1977, n.904 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Sono abolite le riduzioni dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche previste per le società e gli enti finanziari nell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598."