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DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 259

Modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e imposizione straordinaria sulle case di abitazione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 384 (in G.U. 28/08/1974, n.224).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/1975)
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Testo in vigore dal:  10-7-1974 al: 28-8-1974
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare alcune modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e di stabilire una imposizione straordinaria sulle case di abitazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Con decorrenza dal 1 gennaio 1974 l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è elevata al 30 per cento.
L'aliquota del 7,50 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari e quella del 6,25 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari a prevalente partecipazione statale sono elevate rispettivamente al 9 per cento e al 7,50 per cento. I soggetti di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per i quali il termine di versamento dell'imposta è scaduto anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto sono tenuti ad eseguire il versamento della maggiore imposta derivante dall'aumento delle aliquote entro il 31 luglio 1974.