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LEGGE 11 marzo 1974, n. 101

Modifica della legge 23 giugno 1970, n. 503, sull'ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
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Testo in vigore dal:  2-5-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'articolo 6 della legge 23 giugno 1970, n. 503, è aggiunto il seguente comma:
"Gli istituti zooprofilattici sperimentali, oltre ai laboratori di cui al precedente primo comma, debbono istituire un laboratorio specializzato per le ricerche scientifiche e le diagnosi relativamente alle malattie di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 34, provvedere alla specializzazione del proprio personale veterinario presso istituti e laboratori scientifici dei Paesi esteri e curare la collaborazione tecnico-scientifica con i predetti istituti. A seguito degli accordi di cooperazione tecnica e scientifica nel settore veterinario tra l'Italia ed i Paesi esteri, il Ministero della sanità può autorizzare uno o più istituti zooprofilattici sperimentali a prestare la assistenza tecnica del proprio personale per il raggiungimento delle finalità previste negli accordi stessi".