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LEGGE 23 giugno 1970, n. 503

Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
Testo in vigore dal:  2-5-1974
aggiornamenti all'articolo

Art. 6


Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono organizzati in laboratori, il numero e le attribuzioni dei quali sono stabiliti nei regolamenti di cui all'articolo 18; in ogni caso è istituito un laboratorio per gli esami delle analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale, prelevati d'ufficio ai sensi della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e inoltre un laboratorio per le analisi di campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi prelevati dagli organi del Ministero della sanità ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Di tali laboratori possono avvalersi anche gli organi delle altre amministrazioni dello Stato preposte alla vigilanza per l'applicazione della legge 15 febbraio 1963, n. 281.
Gli istituti che svolgano taluna delle attività produttive indicate nell'articolo 4, o gestiscano centri per la fecondazione artificiale devono istituire appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori.
((Gli istituti zooprofilattici sperimentali, oltre ai laboratori di cui al precedente primo comma, debbono istituire un laboratorio specializzato per le ricerche scientifiche e le diagnosi relativamente alle malattie di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 34, provvedere alla specializzazione del proprio personale veterinario presso istituti e laboratori scientifici dei Paesi esteri e curare la collaborazione tecnico-scientifica con i predetti istituti. A seguito degli accordi di cooperazione tecnica e scientifica nel settore veterinario tra l'Italia ed i Paesi esteri, il Ministero della sanità può autorizzare uno o più istituti zooprofilattici sperimentali a prestare la assistenza tecnica del proprio personale per il raggiungimento delle finalità previste negli accordi stessi))
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