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LEGGE 11 marzo 1974, n. 74

Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/1999)
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Testo in vigore dal:  10-4-1974 al: 12-2-1991
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:
a) da veterinari;
b) da operatori pratici di fecondazione artificiale che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi del seguente articolo 2, e comunque operanti alle dipendenze di un impianto di fecondazione artificiale.