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LEGGE 11 marzo 1974, n. 74

Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/1999)
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Testo in vigore dal:  13-2-1991
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

((1. Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:
a) da veterinari iscritti all'albo professionale;
b) da operatori pratici di inseminazione artificiale, che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi dell'articolo 2, operanti nell'ambito di un impianto di fecondazione artificiale o presso allevamenti e stalle, purché convenzionati con un centro di produzione di materiale seminale che si assume la responsabilità circa l'impiego del seme))