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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1974, n. 47

Istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 117 (in G.U. 04/05/1974, n.115).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/10/1989)
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Testo in vigore dal: 26-10-1989
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 gennaio 1956, n. 24,  concernente  i  diritti  per
l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile; 
  Vista la legge 9 febbraio 1963, n.  82,  concernente  la  revisione
delle tasse e dei diritti marittimi; 
  Visto il trattato che istituisce  la  Comunita'  economica  europea
ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203; 
  Tenuto conto della abrogazione intervenuta nell'ambito  comunitario
di norme relative alle tasse ed ai diritti di sbarco e imbarco  delle
merci trasportate per via aerea e per via marittima; 
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  adottare  un
diverso sistema di tassazione su dette merci compatibile anche con la
disciplina comunitaria; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta dei Ministri per i trasporti e l'aviazione civile  e
per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per  il  tesoro,
per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  In tutti gli aerodromi sui quali comunque si svolga attivita' aerea
commerciale e' dovuta una  tassa  erariale  sulle  merci  sbarcate  e
imbarcate dagli aeromobili in misura non superiore a lire  cento  per
ogni chilogrammo di peso lordo. La tassa non e'  dovuta  in  caso  di
trasbordo. La frazione di  chilogrammo  superiore  a  500  grammi  e'
considerata come chilogrammo intero In ogni caso la tassa non  dovra'
essere inferiore a lire 100. La tassa e' dovuta dal vettore, che puo'
rivalersene sullo speditore o  sul  destinatario,  ed  e'  accertata,
liquidata e riscossa  dalla  direzione  dell'aeroporto  che,  ove  ne
ravvisi la opportunita', puo' all'uopo delegare il competente ufficio
doganale. (3) (4) ((6)) 
  La misura della tassa di cui al primo comma del  presente  articolo
e' determinata e  variata  per  ciascun  aerodromo  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti
e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per le finanze,  per
il tesoro e per il bilancio e  la  programmazione  economica,  tenuto
conto del volume del traffico dell'aerodromo e del costo di  gestione
dei servizi. 
  Il  proprietario  dell'aeromobile  e'   solidalmente   responsabile
dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. 
  Per gli aeroporti dati in gestione in base a leggi speciali ad enti
o societa', l'accertamento, la liquidazione e  la  riscossione  della
tassa di cui al primo comma nonche' l'eventuale rimborso della  tassa
stessa previsto nel successivo art. 5 avverranno secondo le modalita'
che saranno stabilite con decreto del  Ministro  per  i  trasporti  e
l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per  le
finanze e per il bilancio e la programmazione economica. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.P.R. 24 gennaio 1985 (in G.U. 04/06/1985, n. 130) ha  disposto
(con l'articolo unico, comma 1) che "La tassa erariale istituita  con
l'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47,  convertito,  con
modificazioni, in legge 16 aprile 1974, n. 117, e'  determinata,  per
tutti gli aerodromi sui quali si svolga attivita' aerea  commerciale,
nella misura di L. 25 per ogni chilogrammo di peso lordo  o  frazione
di chilogrammo superiore a 500 grammi. In  ogni  caso  la  tassa  non
sara' inferiore a L. 300". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.P.R. 9 gennaio 1987 (in G.U. 02/10/1987, n. 230)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "La tassa erariale istituita con l'art. 1
del  decreto-legge  28  febbraio  1974,  n.   47,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n.  117,  e'  determinata,
per  tutti  gli  aerodromi  sui  quali  si  svolga  attivita'   aerea
commerciale, nella misura di L. 27 per ogni chilogrammo di peso lordo
o frazione di chilogrammo superiore a 500 grammi.  In  ogni  caso  la
tassa non sara' inferiore a L. 350". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.P.R. 21 febbraio 1989 (in G.U. 11/10/1989, n. 238) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "La tassa erariale istituita con l'art. 1
del  decreto-legge  28  febbraio  1974,  n.   47,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n.  117,  e'  determinata,
per  tutti  gli  aerodromi  sui  quali  si  svolga  attivita'   aerea
commerciale, nella misura di L. 30 per ogni chilogrammo di peso lordo
o frazione di chilogrammo superiore a 500 grammi.  In  ogni  caso  la
tassa non sara' inferiore a L. 400".