stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1974, n. 47

Istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 117 (in G.U. 04/05/1974, n.115).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/10/1989)
nascondi
Testo in vigore dal:  13-3-1974 al: 4-5-1974
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 gennaio 1956, n. 24, concernente i diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi;
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
Tenuto conto della abrogazione intervenuta nell'ambito comunitario di norme relative alle tasse ed ai diritti di sbarco e imbarco delle merci trasportate per via aerea e per via marittima;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare un diverso sistema di tassazione su dette merci compatibile anche con la disciplina comunitaria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1


In tutti gli aerodromi sui quali comunque si svolga attività aerea commerciale è dovuta una tassa erariale sulle merci sbarcate e imbarcate dagli aeromobili in misura non superiore a lire cento per ogni chilogrammo di peso lordo. La tassa non è dovuta in caso di trasbordo. La frazione di chilogrammo superiore a 500 grammi è considerata come chilogrammo intero. La tassa è dovuta dal vettore, che può rivalersene sullo speditore, ed è accertata, liquidata e riscossa dalla direzione dell'aeroporto che, ove ne ravvisi la opportunità, può all'uopo delegare il competente ufficio doganale.
La misura della tassa di cui al primo comma del presente articolo è determinata e variata per ciascun aerodromo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, tenuto conto del volume del traffico dell'aerodromo e del costo di gestione dei servizi.
Il proprietario dell'aeromobile è solidalmente responsabile dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
Per gli aeroporti dati in gestione in base a leggi speciali ad enti o società, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione della tassa di cui al primo comma nonché l'eventuale rimborso della tassa stessa previsto nel successivo art. 5 avverranno secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica.