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LEGGE 23 gennaio 1974, n. 15

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a costruire edifici da destinare a sede di uffici locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/02/1991)
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Testo in vigore dal: 8-3-1974
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Amministrazione   delle   poste   e  delle  telecomunicazioni  e'
autorizzata   ad   assumere  impegni,  fino  alla  concorrenza  della
complessiva somma di lire 150 miliardi, per l'attuazione, a decorrere
dal  1973,  di un programma quinquennale di costruzione di edifici da
destinare  a  sede  di  uffici  locali  non  ubicati in capoluoghi di
provincia,     sulla     base    delle    proposte    dei    comitati
tecnico-amministrativi,  previsti  dall'articolo  14  della  legge 12
marzo 1968, n. 325.
  Nelle  localita' di cui sopra, ove sia impossibile reperire le aree
necessarie  alla  idonea  ubicazione degli edifici, l'Amministrazione
delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  e' autorizzata a procedere
all'acquisto di locali da destinare a sede degli uffici stessi.