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LEGGE 23 gennaio 1974, n. 15

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a costruire edifici da destinare a sede di uffici locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/02/1991)
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Testo in vigore dal:  8-3-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere impegni, fino alla concorrenza della complessiva somma di lire 150 miliardi, per l'attuazione, a decorrere dal 1973, di un programma quinquennale di costruzione di edifici da destinare a sede di uffici locali non ubicati in capoluoghi di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325.
Nelle località di cui sopra, ove sia impossibile reperire le aree necessarie alla idonea ubicazione degli edifici, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a procedere all'acquisto di locali da destinare a sede degli uffici stessi.