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LEGGE 15 novembre 1973, n. 733

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/1974)
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Testo in vigore dal: 25-11-1973
al: 17-8-1974
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito in legge il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578,
recante   modificazioni   al   regime   fiscale  di  alcuni  prodotti
petroliferi con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 1:
      al  secondo comma, la parola: "soppressa", e' sostituita con la
seguente: "sospesa";
      al  terzo  comma, le parole: "e' aumentata da lire 3.254 a lire
5.040  per quintale.", sono sostituite con le seguenti: "e' estesa ai
natanti  da  pesca  ed  alle  attrezzature  della  piccola proprieta'
agricola. I quantitativi previsti dai punti a), b) e c) del numero 2)
della  lettera B) della tabella B) allegata alla legge 19 marzo 1973,
n. 32, sono elevati rispettivamente a litri 18, 14 e 11".
    Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente:

                             Art. 1-bis.

  "L'aliquota  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  per  i carburanti
agevolati  per  uso agricolo e per la pesca e' ridotta al 6 per cento
fino al 31 dicembre 1974".
  Dopo l'articolo 5, sono aggiunti i seguenti articoli:

                             Art. 5-bis.

  "Gli  articoli  1,  2  e  3 della legge 28 marzo 1968, n. 393, sono
sostituiti dai seguenti:
    "  Art.  1.  -  Il  capo  dell'ufficio  tecnico  delle imposte di
fabbricazione  concede,  d'intesa con il ricevitore della dogana e su
richiesta   delle   aziende   interessate,   il  pagamento  differito
dell'imposta di fabbricazione gravante sui prodotti petroliferi e sui
gas  di  petrolio liquefatti, nazionali, estratti per l'immissione in
consumo  sul  mercato interno, per un periodo di trenta giorni, senza
il pagamento di interessi".
  "Art.  2. - Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato
annualmente  di  concerto  con  i  Ministri  per  il  bilancio  e  la
programmazione  economica  e  per  il  tesoro,  puo'  autorizzare  la
concessione   di  una  maggiore  dilazione  sino  ad  un  massimo  di
centottanta giorni, comprensivo di quella prevista dall'articolo 1.
  Per  il  periodo di maggiore dilazione e' dovuto il pagamento degli
interessi.  Il  saggio dell'interesse e' stabilito annualmente con il
decreto di cui al precedente comma su conforme parere del CIPE".
  "Art.  3.  -  Le  aziende  titolari di impianti di raffinazione, di
trasformazione o di distribuzione di prodotti petroliferi e di gas di
petrolio  liquefatti  che intendono ottenere la maggiore dilazione di
cui  al  precedente  articolo  2  devono  farne motivata richiesta al
Ministero delle finanze.
  La  concessione  del  pagamento  differito,  sia  per il periodo di
trenta  giorni  di  cui  al precedente articolo 1 sia per la maggiore
dilazione  prevista  dal  precedente  articolo 2, e' subordinata alla
prestazione  di  apposita  cauzione  mediante  deposito  di titoli al
portatore del debito pubblico, oppure mediante annotazione di vincolo
sopra   iscrizioni   di   rendita   nominativa,  ovvero  a  mezzo  di
fidejussione da parte di un istituto di credito di diritto pubblico o
di  una  banca  di  interesse  nazionale  o di una azienda di credito
ordinario  avente  un patrimonio, fra capitale versato e riserve, non
inferiore  a  lire  300  milioni,  o di una cassa di risparmio, di un
monte  di credito su pegno di prima categoria o di una banca popolare
avente  un  patrimonio  non  inferiore a lire 100 milioni, nonche' da
parte dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.
  La  cauzione deve garantire l'importo dell'imposta di fabbricazione
da dilazionare, i relativi interessi quando dovuti e la indennita' di
mora per l'eventuale ritardato pagamento"".

                             Art. 5-ter.

  "L'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 393, e' soppresso".

                           Art. 5-quater.

  "Il   secondo   comma   dell'articolo  79  del  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  in materia doganale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' sostituito
dal seguente:
    "L'agevolazione  del  pagamento differito comporta lo obbligo del
pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, ed
e'  accordata  a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei
relativi   interessi   sia   prestata   idonea  cauzione.  Il  saggio
dell'interesse  e'  stabilito  annualmente  con  il decreto di cui al
precedente comma su conforme parere del CIPE"".

                          Art. 5-quinquies.

  "Resta  salva,  nei  casi  di  ammissione  al  pagamento  differito
dell'imposta di fabbricazione e dei diritti doganali, la possibilita'
di  fruire  dell'esonero  dalla prestazione della cauzione, ai sensi,
rispettivamente,  dell'articolo  19  della legge 15 dicembre 1971, n.
1161,   e   dell'articolo  90  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 novembre 1973

                                LEONE

                                                    RUMOR - COLOMBO -
                                                  GIOLITTI - LA MALFA
                                                  - TANASSI - DE MITA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI