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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 604

Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/01/1986)
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Testo in vigore dal: 1-1-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista   la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente  delega
legislativa per la riforma tributaria;
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972, n. 202, convertito, con
modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Udito  il  parere  della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Revisione degli estimi dei terreni

  Alle  revisioni  parziali  e  generali  degli  estimi  dei  terreni
mediante  nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario ed
alla  determinazione di nuove deduzioni fuori tariffa, previste dagli
articoli  23  e  29  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973, n. 597, provvede l'amministrazione del catasto e dei
servizi  tecnici  erariali,  secondo  i criteri contemplati dal testo
unico   delle   leggi   del   nuovo  catasto  terreni  approvato  con
regio-decreto  8  ottobre  1931,  n.  1572,  dal  regolamento  per la
esecuzione  del  testo  unico  approvato con regio decreto 12 ottobre
1933,  n.  1539,  e  dal  regio  decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589,
convertito  con  modificazioni nella legge 29 giugno 1939, n. 976, in
quanto  non  contrastanti  con  le disposizioni contenute nel decreto
anzidetto.
  Ciascuna  revisione,  anche  parziale,  deve  essere  disposta  con
apposito decreto ministeriale.