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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1991)
Testo in vigore dal:  1-1-1974

Art. 29

Imputazione del reddito agrario




Il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo del
possessore del terreno per il periodo d'imposta in cui si è verificato il possesso. Se il terreno è dato in affitto, il reddito agrario concorre a formare, il reddito complessivo dell'affittuario, anziché quello del possessore, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto.

In caso di conduzione associata, salvo il disposto dell'art. 5, il
possessore del terreno o l'affittuario deve allegare alla dichiarazione annuale un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la quota di reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l'indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali. È fatto in ogni caso salvo l'accertamento dell'effettiva ripartizione da parte dell'ufficio.

Si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto
dell'art. 23.