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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. 1228

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato in Patti.

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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 14-10-1973
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduta  le  legge  15  giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della
istruzione media tecnica;
  Veduto  il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo
unico della legge comunale e provinciale;
  Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
  Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;
  Veduto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972,
n. 10;
  Considerato   che   dal   1   ottobre  1970  e'  stato  avviato  il
funzionamento  in  Patti  di  un  istituto professionale di Stato per
l'industria e l'artigianato;
  Considerato  che  non  e'  stato  possibile perfezionare il decreto
presidenziale   istitutivo   dell'istituto   medesimo,  a  suo  tempo
predisposto,  entro  i  termini  per  la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale;
  Ritenuto  che  occorre  regolarizzare  formalmente il funzionamento
gia'   in  atto  dell'istituto  professionale  sopra  menzionato  con
relativo organico, a decorrere dal 1 ottobre 1970;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per
l'industria, il commercio e l'artigianato;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A  decorrere dal 1 ottobre 1970 e' istituita in Patti (Messina) una
scuola   avente  finalita'  e  ordinamento  speciali  che  assume  la
denominazione  di  istituto  professionale di Stato per l'industria e
per l'artigianato.