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LEGGE 12 giugno 1973, n. 349

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/2024)
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vigente al 06/05/2024
Testo in vigore dal: 30-7-1973
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
       (Pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto)

  Il  protesto  di  cambiali  e assegni bancari e' levato dal notaio,
dall'ufficiale  giudiziario  e  dell'aiutante  ufficiale giudiziario,
nonche'  dal segretario comunale nei limiti indicati dall'articolo 68
del  regio  decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dall'articolo 60 del
regio  decreto  21  dicembre 1933, n. 1736. La competenza relativa al
protesto  di  cambiali  e  assegni  bancari  e'  pertanto estesa agli
aiutanti  ufficiali  giudiziari,  a  modifica  dell'articolo 68 delle
norme  sulla  cambiale e sul vaglia cambiario, approvate con il regio
decreto   14   dicembre   1933,   n.  1669,  dell'articolo  60  delle
disposizioni sull'assegno bancario, approvate con il regio decreto 21
dicembre  1933,  n.  1736,  e dell'articolo 33 dell'ordinamento degli
ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato
con  il  decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n.
1229,  modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  5 giugno 1965, n. 757, dal decreto del
Presidente  della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e dalla legge
29   novembre   1971,   n.   1048,  ferme  restando  le  altre  norme
dell'ordinamento suddetto.