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LEGGE 29 novembre 1971, n. 1048

Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

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Testo in vigore dal:  1-1-1972

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



L'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, gli articoli 126, 127, 128 e 129, il primo comma dell'articolo 130, il primo ed il secondo comma dell'articolo 131 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, modificati dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, sono sostituiti dai seguenti:
Articolo 124. - "Per l'iscrizione di ogni atto in uno dei registri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 116 è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di lire trenta".
Articolo 125, primo comma. - "Per le copie di cui all'articolo 111, nonché per le copie delle comunicazioni di cui all'articolo 136 del codice di procedura civile, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di lire ventisei per ogni pagina".
Articolo 126. - "Quando la notificazione degli atti è compiuta per mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario è dovuto, oltre al rimborso della relativa spesa, il diritto fisso postale di lire cinquantacinque".
Articolo 127. - "Per ogni causa è dovuto una sola volta il diritto di chiamata nella misura di lire centosessanta".
Articolo 128. - "Per la notificazione di ogni copia di atto è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di notificazione nella misura di lire centocinque".
Articolo 129. - "Per ogni atto che importi la redazione di un processo verbale, escluso il caso previsto dall'articolo 130, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto nella misura seguente:
a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire centomila, lire duecentosessanta;
b) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire un milione, lire seicentocinquanta;
c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire un milione o di valore indeterminabile, lire millequaranta".
Articolo 130, primo comma. - "Per ogni atto di protesto cambiario è dovuto il diritto di protesto nella misura seguente:
a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire ventimila, lire cinquantacinque;
b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati di valore superiore a lire ventimila, lire centocinque".
Articolo 131, primo e secondo comma. "Per gli atti per i quali e prevista la redazione del processo verbale, eseguiti in tutto o in parte nei giorni feriali dopo le ore 14 e prima delle ore di inizio delle notificazioni indicate nell'articolo 147 del codice di procedura civile, ovvero nei giorni festivi, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di vacazione per il periodo di tempo effettivamente impiegato.
Ogni vacazione ha la durata di due ore e comporta il diritto di lire cinquantacinque".