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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 757

Norme sul trattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, in applicazione della legge 6 dicembre 1964, n. 1268.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  25-7-1965

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e per il tesoro;
Decreta:

Articolo

unico. Con effetto dal 1 marzo 1966, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato con legge 11 giugno 1962, n. 540, è integrato e modificato come segue

Art. 1

Art. 123. - è aggiunto: "10) il diritto di carteggio" .
Art. 132-bis. - sono soppresse le parole: "e non è computabile ai Fini dell'indennità integrativa e dei versamenti all'Erario".
Art. 148. - le parole: "con la percezione dei diritti di cui ai numeri 1, 2, 1, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 123" sono sostituite con le parole: "con la percezione dei diritti di cui all'art. 123".
Art. 169. - sono soppresse le parole: "escluso il diritto fisso postale" .

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato Roma, addì 5 giugno 1965

SARAGAT MORO - REALE - PIERACCINI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1965

Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 50. - VILLA