stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 aprile 1973, n. 168

Nuove norme per l'attuazione del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini (Nuoro).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 22-5-1973
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Per il completamento del trasferimento degli  abitati  di  Gairo  e
Osini (Nuoro) gia' intrapreso in applicazione delle  leggi  9  luglio
1908, n. 445; 10 gennaio 1952, n. 9; 28 gennaio 1960,  n.  31,  e  31
ottobre 1966, n. 952, il limite del contributo di cui all'articolo 1,
lettera i), della legge 10 gennaio 1952, n.  9,  e'  modificato  come
segue: 
  "La  spesa  complessiva  ammissibile  al  contributo,  per  ciascun
proprietario, a qualunque categoria appartenga, non  potra'  superare
la somma di lire 7.000.000". 
  Entro il limite di tale importo e' fissata la spesa oltre la  quale
deve essere effettuato il versamento in un'unica soluzione di cui  al
terzo comma dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 952. 
  Il  provveditorato  alle  opere  pubbliche  per  la  Sardegna  puo'
corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni,
sulla somma presumibilmente dovuta per il contributo, in misura  pari
al 50 per cento del contributo stesso.