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LEGGE 12 aprile 1973, n. 168

Nuove norme per l'attuazione del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini (Nuoro).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-5-1973 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini (Nuoro) già intrapreso in applicazione delle leggi 9 luglio 1908, n. 445; 10 gennaio 1952, n. 9; 28 gennaio 1960, n. 31, e 31 ottobre 1966, n. 952, il limite del contributo di cui all'articolo 1, lettera i), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, è modificato come segue:
"La spesa complessiva ammissibile al contributo, per ciascun proprietario, a qualunque categoria appartenga, non potrà superare la somma di lire 7.000.000".
Entro il limite di tale importo è fissata la spesa oltre la quale deve essere effettuato il versamento in un'unica soluzione di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 952.
Il provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna può corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni, sulla somma presumibilmente dovuta per il contributo, in misura pari al 50 per cento del contributo stesso.