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LEGGE 10 gennaio 1952, n. 9

Provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, nelle Puglie e in Campania.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/1952)
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Testo in vigore dal:  3-7-1952
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Art. 1

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in dipendenza delle alluvioni e mareggiate verificatesi nell'estate e nell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, nelle Puglie e in Campania:
a) agli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;
b) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;
c) al ripristino delle opere idrauliche di seconda categoria; al ripristino delle opere idrauliche di terza categoria non ancora consegnate ai Consorzi ai sensi dell'art. 44 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e dal regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248, salvo recupero delle quote a carico degli interessati in base alle norme di detto testo unico e nei modi stabiliti dal regio decreto 19 novembre 1921, n. 168; al ripristino delle opere idrauliche di terza categoria già consegnate ai Consorzi stessi, salvo recupero del 30 per cento della spesa a carico degli interessati;
d) alle opere di ripristino degli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di scuole materne ed elementari, di case comunali, di chiese parrocchiali e relative case canoniche, di strade comunali e provinciali che allacciano i Comuni al capoluogo o a la stazione ferroviaria o all'approdo più vicino;
e) alla costruzione di case a carattere economico per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto;
f) alle opere di ripristino degli ospedali e degli altri edifici destinati direttamente alla beneficenza ed assistenza di proprietà di Provincia, Comuni ed Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, salvo recupero del 30 per cento della spesa in trenta rate annuali costanti senza interessi decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo, escluso il recupero per quegli enti i cui bilanci risultino deficitari g) al ripristino delle strade comunali e provinciali riconosciute necessarie, salvo ricupero della metà della spesa nei modi dei cui alla precedente lettera f);
h) alla concessione di contributi in ragione del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la riparazione e ricostruzione di altri edifici pubblici e di culto;
((1))

i) alla concessione di contributi sulla spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprietà privata adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale, limitatamente alle opere strettamente necessarie ai fini della abitabilità o dell'uso.
((1))

Detti contributi saranno commisurati:
1) al 90 per cento della spesa per i proprietari che non risultino iscritti nei ruoli delle imposte di ricchezza mobile e complementare progressiva, non abbiano altro fabbricato rimasto indenne ed abbiano un reddito dominicale non superiore a lire 1600, riferito al catasto del 1943;
2) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1949 per un reddito imponibile non superiore a lire 100.000;
3) al 40 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1949 per un reddito imponibile non superiore a lire 150.000.
Ai prestatori d'opera subordinata, pubblici e privati, che risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1949, per redditi diversi da quelli provenienti dalla prestazione d'opera subordinata, per un reddito imponibile non superiore alle lire 150.000, sarà, in ogni caso, corrisposto il contributo di cui al precedente numero 3).
Il contributo di cui alla presente lettera non potrà superare la somma di lire 300.000 a vano per i proprietari di cui al precedente numero 1) e di lire 200.000 a vano per gli altri; né, complessivamente, potrà superare la somma di lire 1.600.000 per ciascun proprietario a qualunque categoria appartenga;
1) al consolidamento o al trasferimento di abitati anche se non compresi nella tabella G della legge 25 giugno 1906, n. 255, e nelle tabelle D ed E della legge 9 luglio 1908, n. 445. Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, della fognatura, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per la illuminazione elettrica e del cimitero.
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AGGIORNAMENTO (1)
la L. 23 maggio 1952, n. 624 ha disposto (con l'art. 1) che "Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 lettere h) ed i), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, debbono essere presentate all'Ufficio del genio civile competente per territorio entro il 31 dicembre 1952".