stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1972, n. 749

Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1998)
nascondi
Testo in vigore dal: 12-12-1972
al: 5-5-1998
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica  la  legge  18
marzo  1968,  n.  249,  concernente  delega   al   Governo   per   il
riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il  decentramento
delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni
dei dipendenti statali; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1970,
nn. 1077 e 1079; 
  Visto l'art. 34 della legge 8 giugno 1962,  n.  604,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Udito il parere della Commissione parlamentare di cui  all'art.  21
della legge 28 ottobre 1970, n. 775; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto   con   i   Ministri   per   la   riforma   della   pubblica
amministrazione, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e  la
programmazione economica; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
                      (Ammissione in carriera) 
 
  La  nomina  dei  segretari  comunali  di  qualifica   iniziale   e'
effettuata mediante pubblico concorso per esami e per titoli indetto,
nel gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro  per  l'interno
per i posti vacanti alla data del 31  dicembre  dell'anno  precedente
nei comuni e nei consorzi dei comuni della classe quarta. 
  Per il concorso indetto ai  sensi  del  precedente  comma  potranno
essere conferiti i posti che,  per  qualsiasi  causa,  si  renderanno
vacanti sino alla data del 30 giugno dell'anno in cui il concorso  e'
stato indetto. 
  Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: 
    1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai  cittadini  italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 
    2) eta' non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 32. 
  Per i candidati che, alla data di scadenza  dei  termini  stabiliti
dal  bando  di  concorso  per  la  presentazione  delle  domande   di
ammissione,  siano  in  servizio  di  ruolo  presso   amministrazioni
comunali o provinciali da almeno cinque anni ovvero abbiano  prestato
complessivamente  servizio  per  almeno  due  anni  in  qualita'   di
incaricato delle funzioni di segretario comunale, il  limite  massimo
di eta' e' elevato ad anni quarantacinque. 
  Sono estese, inoltre, ai  segretari  comunali  le  disposizioni  di
legge relative  alla  elevazione  del  limite  massimo  di  eta'  per
l'ammissione agli impieghi civili dello Stato; 
  3) buona condotta; 
  4) idoneita' fisica  all'impiego.  Il  Ministro  per  l'interno  ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i  vincitori  del
concorso; 
  5) possesso del diploma di laurea: in  giurisprudenza,  in  scienze
politiche,  scienze  politiche  e  sociali,  scienze  diplomatiche  e
consolari,  economia  e  diritto,  scienze  economiche  e  marittime,
economia e commercio, scienze coloniali. 
  Non possono accedere all'impiego di segretario comunale coloro  che
siano  esclusi  dall'elettorato  attivo  e  coloro  che  siano  stati
destituiti   o   dispensati   dall'impiego   presso   una    pubblica
amministrazione. 
  I requisiti  prescritti  debbono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  prevista  nel  bando  di  concorso   per   la
presentazione della domanda di ammissione. 
  Il decreto che indice il  concorso  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. 
  Le domande di ammissione al concorso  si  considerano  prodotte  in
tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata  con  avviso  di
ricevimento entro il termine indicato nel bando. A tal fine  fa  fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 
  L'art. 8 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e' abrogato.