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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 627

Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di amministrazione e contabilità generale dello Stato.

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Testo in vigore dal: 25-11-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  4  della  legge  18  marzo 1968, n. 249, concernente
delega  al  Governo  per il riordinamento della amministrazione dello
Stato,  per  il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle
carriere  e  delle  retribuzioni  dei  dipendenti statali, sostituito
dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga,
modifiche e integrazioni della predetta delega;
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni,  concernente  "Nuove disposizioni sull'amministrazione
del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato";
  Ritenuta  la  necessita'  di provvedere, in attuazione della delega
sopra  indicata,  alla  semplificazione  ed  allo  snellimento  delle
procedure in materia di amministrazione e contabilita' generale dello
Stato;
  Udito  il  parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21
della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per la riforma della amministrazione e per il
tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Gli articoli 10, 52, 59 e 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

  Art.  10, primo comma. - Per l'acquisto all'estero di combustibili,
di  tabacchi,  di  beni  la  cui produzione e' garantita da privativa
industriale, di macchinari, di strumenti ed oggetti di precisione che
solo  ditte  straniere  possono fornire con i requisiti tecnici ed il
grado  di  perfezione richiesti, nonche' per l'esecuzione allo estero
di  lavori  relativi  ai  beni  predetti e per il noleggio delle navi
destinate   ai  trasporti  di  combustibili,  l'amministrazione  puo'
provvedere  direttamente  nei  luoghi  di produzione e nei principali
mercati stranieri a trattativa privata.
  Ai relativi contratti non sono applicabili le norme contenute negli
articoli 5, 6, secondo comma, e 19 del presente decreto.
  Per  l'acquisto  e  la permuta all'estero di terreni edificatori ed
edifici  da  destinarsi  a  sedi  di  rappresentanze  diplomatiche  e
consolari  non  si  applica il disposto degli articoli 5 e 6, secondo
comma, del presente decreto.
  Art.  52.  -  Il  Ministro  puo'  delegare  la facolta' di assumere
impegni   sul  bilancio  dello  Stato  a  funzionari  dipendenti,  ed
eventualmente di altre amministrazioni, nei limiti e con le modalita'
stabilite  con  proprio  decreto  di  concerto con il Ministro per il
tesoro.
  Art.  59.  - E' in facolta' dell'amministrazione di disporre, sullo
stesso  capitolo, piu' aperture di credito a favore di un funzionario
delegato,  purche'  l'importo costituito dalla differenza tra i fondi
accreditati  al  medesimo  e  gli  ordinativi  e buoni trasmessi alla
tesoreria,  non  superi  per  detto  capitolo il limite stabilito dal
precedente art. 56.
  Art.  74. - Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e
dell'esecuzione  dei  pagamenti  delle  spese,  o  che ricevano somme
dovute  allo  Stato  e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o
hanno  maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materie, nonche'
coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti,
dipendono  direttamente,  a  seconda  dei  rispettivi  servizi, dalle
amministrazioni  centrali  o  periferiche  dello  Stato,  alle  quali
debbono  rendere  il  conto  della  gestione,  e sono sottoposti alla
vigilanza  del  Ministero del tesoro e alla giurisdizione della Corte
dei conti.
  Sono  anche  obbligati  alla  resa  del  conto alle amministrazioni
centrali   o  periferiche  dalle  quali  direttamente  dipendono  gli
impiegati  ai  quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di
qualunque natura e provenienza.
  I  conti  giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai
commi  precedenti  per  il  controllo  di  rispettiva competenza alle
ragionerie  centrali,  regionali  e  provinciali dello Stato, a norma
delle  disposizioni  legislative e regolamentari vigenti, entro i due
mesi   successivi  alla  chiusura  dell'esercizio  cui  il  conto  si
riferisce.
  Le predette ragionerie, riveduti i conti ad esse pervenuti, qualora
non  abbiano  nulla  da  osservare,  appongono  sui  singoli conti la
dichiarazione  di  aver eseguito il riscontro di loro competenza e li
trasmettono  alla  Corte  dei  conti entro i due mesi successivi alla
data  della  loro  ricezione  ovvero  a  quella  della  ricezione dei
chiarimenti o dei documenti richiesti.