stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 422

Adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nel testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti e nelle correlative disposizioni legislative e regolamentari.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 31-8-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  4  della  legge  18  marzo 1968, n. 249, concernente
delega  al  Governo  per il riordinamento della Amministrazione dello
Stato,  per  il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle
carriere  e  delle  retribuzioni  dei  dipendenti statali, sostituito
dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga,
modifiche e integrazioni della predetta delega;
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923, n. 2440 e successive
modificazioni,  concernente  "Nuove disposizioni sull'amministrazione
del  patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale  dello  Stato" e il
relativo regolamento di esecuzione;
  Vista  la legge 10 dicembre 1953, n. 936, concernente l'adeguamento
degli   originari   limiti  di  somma  previsti  nella  legge  e  nel
regolamento  di  contabilita' generale dello Stato, nelle leggi e nei
regolamenti  contabili  speciali e nell'art. 18 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;
  Ritenuta  la  necessita'  di provvedere, in attuazione della delega
sopra  indicata,  ad  un ulteriore adeguamento dei suddetti limiti di
somma;
  Udito  il  parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21
della legge 28 ottobre 1970; n. 775;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per la riforma della pubblica amministrazione
e per il tesoro;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Sono  elevati di duecentoquaranta volte i limiti originari di somma
comunque  indicati  nel  regio  decreto  18  novembre  1923, n. 2440,
recante  nuove  disposizioni  sull'amministrazione  del  patrimonio e
sulla  contabilita'  generale  dello Stato, nel relativo regolamento,
approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' nel testo
unico  delle  leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
  Sono parimenti elevati di duecentoquaranta volte i limiti originari
previsti nelle disposizioni, legislative e regolamentari, correlative
a  quelle  indicate nel comma precedente, emanate anteriormente al 10
giugno 1940.
  Restano  salve  le  disposizioni  legislative  o  regolamentari che
abbiano  aumentato  gli  originari  limiti di somma di cui al primo e
secondo comma in misura superiore a quella sopra indicata.
  Restano   altresi'   fermi   i   limiti   di  spesa  contenuti  nei
provvedimenti  delegati  in  attuazione  dell'art.  16 della legge 18
marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 30 giugno 1972

                                LEONE

                                                     ANDREOTTI - GAVA
                                                           - MALAGODI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 agosto 1972
  Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 122. - VALENTINI