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DECRETO-LEGGE 25 maggio 1972, n. 202

Modifiche ed integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, in materia di riforma tributaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1972, n. 321 (in G.U. 24/07/1972, n.191).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/1972)
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Testo in vigore dal:  26-5-1972 al: 24-7-1972
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente i termini dell'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa al Governo per la riforma tributaria, già prorogati con la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


L'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036, è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, salvo quanto stabilito al n. 3 dell'art. 12 della legge stessa, entreranno in vigore il 1 gennaio 1973.
Resta fermo, agli effetti della tassazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 1972, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi stessi, da effettuarsi nei termini e con le modalità previsti dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645".