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DECRETO-LEGGE 25 maggio 1972, n. 202

Modifiche ed integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, in materia di riforma tributaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1972, n. 321 (in G.U. 24/07/1972, n.191).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/1972)
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Testo in vigore dal: 26-5-1972
al: 24-7-1972
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prorogare
ulteriormente  i  termini  dell'entrata  in  vigore  delle  norme per
l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971,
n.  825,  concernente  delega  legislativa  al Governo per la riforma
tributaria, gia' prorogati con la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro
per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'art.  1  della  legge 6 dicembre 1971, n. 1036, e' sostituito dal
seguente:
  "Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria prevista
dalla  legge  9  ottobre 1971, n. 825, salvo quanto stabilito al n. 3
dell'art.  12  della  legge stessa, entreranno in vigore il 1 gennaio
1973.
  Resta  fermo, agli effetti della tassazione dei redditi relativi al
periodo   d'imposta   1972,   l'obbligo   della  presentazione  della
dichiarazione dei redditi stessi, da effettuarsi nei termini e con le
modalita'  previsti dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 gennaio
1958, n. 645".