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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1971, n. 1199

Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal: 1-2-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  4  della  legge  18  marzo 1968, n. 249, concernente
delega  al  Governo  per il riordinamento della Amministrazione dello
Stato,  per  il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle
carriere  e  delle  retribuzioni  dei  dipendenti statali, sostituito
dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga,
modifiche e integrazioni alla predetta delega;
  Ritenuto  opportuno  provvedere,  in  attuazione della delega sopra
indicata, alla semplificazione e allo snellimento dei procedimenti in
materia di ricorsi amministrativi;
  Sentito  il  Consiglio  di Stato che ha predisposto a tale fine uno
schema di provvedimento in esito ad apposito incarico conferitogli ai
sensi  dell'art.  14  del  testo unico approvato con regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054;
  Udito  il  parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21
della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                              (Ricorso)

  Contro gli atti amministrativi non definitivi e' ammesso ricorso in
unica  istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimita' e
di merito; da parte di chi vi abbia interesse.
  Contro  gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di
organi  collegiali  e'  ammesso  ricorso  da  parte  di  chi vi abbia
interesse  nei  casi,  nei  limiti  e con le modalita' previsti dalla
legge o dagli ordinamenti dei singoli enti.
  La  comunicazione  degli  atti  soggetti  a  ricorso  ai  sensi del
presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo
cui il ricorso deve essere presentato.