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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 2

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato e del relativo personale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/1978)
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Testo in vigore dal: 16-1-1972
al: 6-6-1978
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 87, comma quinto, 117,  118  e  la  disposizione
VIII transitoria della Costituzione; 
  Vista la legge 16 maggio 1970, n.  281,  concernente  provvedimenti
finanziari per le  Regioni  a  statuto  ordinario,  che  all'art.  17
conferisce delega al Governo per il passaggio delle  funzioni  e  del
personale statali alle Regioni; 
  Sentite le Regioni a statuto ordinario; 
  Udito il parere della Commissione  parlamentare  per  le  questioni
regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto  con  i   Ministri   per   l'industria,   il   commercio   e
l'artigianato, per l'interno per il tesoro, per le finanze e  per  il
bilancio e la programmazione economica; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo
territorio,  le  funzioni  amministrative  esercitate  dagli   organi
centrali e periferici dello Stato in  materia  di  acque  minerali  e
termali e di cave e torbiere. 
  Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti: 
    a)  il  permesso  per  la  ricerca  e  la  concessione   per   la
utilizzazione delle sorgenti di acque minerali; 
    b) l'autorizzazione all'apertura ed alla messa  in  esercizio  di
stabilimenti di produzione ed alla utilizzazione  di  acque  minerali
naturali o artificiali; 
    c) l'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti  termali
ed idroterapici; 
    d)  la  vigilanza  sulla  utilizzazione  delle   acque   minerali
naturali, ancorche' artificialmente gassate, e  sull'esercizio  degli
stabilimenti termali ed idroterapici fermo restando  quanto  riguarda
la disciplina igienica; 
    e) la sorveglianza sulla utilizzazione delle cave e torbiere,  la
sottrazione  al  proprietario  della  disponibilita'  della  cava   o
torbiera e la concessione a terzi  nel  caso  di  totale  o  parziale
inutilizzazione del giacimento; 
    f) la  costituzione,  il  funzionamento  e  lo  scioglimento  dei
consorzi volontari od obbligatori  per  la  coltivazione  di  cave  e
torbiere; 
    g) la raccolta di dati statistici sulla utilizzazione anzidetta. 
  In ordine alle funzioni amministrative indicate alle lettere b), c)
e  d)  rimangono  ferme  le  disposizioni  vigenti   concernenti   le
autorizzazioni  ed  i  controlli  sanitari  sulle  acque  minerali  e
termali.