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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 2

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato e del relativo personale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/1978)
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Testo in vigore dal:  16-1-1972 al: 6-6-1978
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;
Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni;
Sentite le Regioni a statuto ordinario;
Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'interno per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1



Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di acque minerali e termali e di cave e torbiere.
Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti:
a) il permesso per la ricerca e la concessione per la utilizzazione delle sorgenti di acque minerali;
b) l'autorizzazione all'apertura ed alla messa in esercizio di stabilimenti di produzione ed alla utilizzazione di acque minerali naturali o artificiali;
c) l'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali ed idroterapici;
d) la vigilanza sulla utilizzazione delle acque minerali naturali, ancorché artificialmente gassate, e sull'esercizio degli stabilimenti termali ed idroterapici fermo restando quanto riguarda la disciplina igienica;
e) la sorveglianza sulla utilizzazione delle cave e torbiere, la sottrazione al proprietario della disponibilità della cava o torbiera e la concessione a terzi nel caso di totale o parziale inutilizzazione del giacimento;
f) la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento dei consorzi volontari od obbligatori per la coltivazione di cave e torbiere;
g) la raccolta di dati statistici sulla utilizzazione anzidetta.
In ordine alle funzioni amministrative indicate alle lettere b), c) e d) rimangono ferme le disposizioni vigenti concernenti le autorizzazioni ed i controlli sanitari sulle acque minerali e termali.