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DECRETO-LEGGE 25 ottobre 1971, n. 854

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 dicembre 1971, n. 1039 (in G.U. 14/12/1971, n.315).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1980)
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Testo in vigore dal: 27-10-1971
al: 14-12-1971
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Visto  il  testo  unico di leggi per imposta di fabbricazione sugli
spiriti,  approvato  con  decreto  ministeriale  8  luglio 1924, e le
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  6  ottobre  1948,  n. 1200, convertito in
legge,  con  aggiunte,  con  la  legge  3  dicembre  1948,  n.  1388,
concernente,  tra  l'altro,  modificazioni  in  materia di imposta di
fabbricazione sugli spiriti;
  Visto  il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge
16 giugno 1950, n. 331, concernente, fra l'altro, modificazioni al
  regime  fiscale  degli  spiriti  per agevolare la distillazione del
  vino;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito in legge,
con  modificazioni, con legge 16 marzo 1956, n. 108, concernente, fra
l'altro,  la disciplina della produzione e del commercio del vermut e
degli altri vini aromatizzati;
  Vista  la  legge  30  giugno  1962,  n.  991, concernente la misura
dell'abbuono  dell'imposta  di  fabbricazione sullo spirito impiegato
nella preparazione dei vini vermut e marsala;
  Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge
con  la  legge  18  dicembre 1970, n. 1034, concernente, fra l'altro,
modificazioni al regime fiscale degli alcoli;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' e l'urgenza di modificare il
regime fiscale degli alcoli;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze di concerto con il
Ministro per l'agricoltura e le foreste;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Gli  abbuoni previsti dall'art. 7 del decreto-legge 18 aprile 1950,
n.  142,  convertito  nella  legge  16  giugno  1050,  n. 331, non si
applicano all'acquavite di vino prodotta dal 1 novembre 1971.