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DECRETO-LEGGE 25 ottobre 1971, n. 854

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 dicembre 1971, n. 1039 (in G.U. 14/12/1971, n.315).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1980)
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Testo in vigore dal:  27-10-1971 al: 14-12-1971
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico di leggi per imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge, con aggiunte, con la legge 3 dicembre 1948, n. 1388, concernente, tra l'altro, modificazioni in materia di imposta di fabbricazione sugli spiriti;
Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge 16 giugno 1950, n. 331, concernente, fra l'altro, modificazioni al
regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito in legge,
con modificazioni, con legge 16 marzo 1956, n. 108, concernente, fra l'altro, la disciplina della produzione e del commercio del vermut e degli altri vini aromatizzati;
Vista la legge 30 giugno 1962, n. 991, concernente la misura dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini vermut e marsala;
Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli alcoli;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale degli alcoli;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1


Gli abbuoni previsti dall'art. 7 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1050, n. 331, non si applicano all'acquavite di vino prodotta dal 1 novembre 1971.