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LEGGE 4 agosto 1971, n. 607

Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni d'ufficio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/08/1987)
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Testo in vigore dal:  2-9-1971 al: 24-12-1975
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e successive modifiche, è stabilito come segue:


Colonnelli. . . . . . . . . . . . . . . . n. 1
Tenenti colonnelli. . . . . . . . . . . . " 2
Maggiori. . . . . . . . . . . . . . . . . " 5
Capitani. . . . . . . . . . . . . . . . . " 12
Tenenti e sottotenenti. . . . . . . . . . " 22
--
Totale . . . n. 42
--

È abrogata la tabella allegata alla legge 5 marzo 1963, n. 284.
Gli ufficiali sono assegnati alle scuole del Corpo degli agenti di custodia o alle sedi stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di servizio.