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LEGGE 4 agosto 1971, n. 607

Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni d'ufficio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/08/1987)
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Testo in vigore dal: 2-9-1971
al: 24-12-1975
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'organico  del  ruolo  degli  ufficiali  del Corpo degli agenti di
custodia,   di   cui   all'articolo   21   del   decreto  legislativo
luogotenenziale  21  agosto  1945, n. 508, e successive modifiche, e'
stabilito come segue:


        Colonnelli. . . . . . . . . . . . . . . . n. 1
        Tenenti colonnelli. . . . . . . . . . . . "  2
        Maggiori. . . . . . . . . . . . . . . . . "  5
        Capitani. . . . . . . . . . . . . . . . . " 12
        Tenenti e sottotenenti. . . . . . . . . . " 22
                                                    --
                                    Totale . . . n. 42
                                                    --

  E'  abrogata  la  tabella allegata alla legge 5 marzo 1963, n. 284.
Gli  ufficiali  sono  assegnati alle scuole del Corpo degli agenti di
custodia o alle sedi stabilite con decreto del Ministro per la grazia
e giustizia, in relazione alle esigenze di servizio.