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LEGGE 4 agosto 1971, n. 594

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  17-8-1971 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 6 sono aggiunti i seguenti commi:
"Alle imprese industriali che al momento della concessione del credito abbiano un capitale investito non superiore a 200 milioni di lire, se ubicate nei territori del centro-nord, e non superiore a 400 milioni di lire, se ubicate nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere accordata la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti che saranno effettuati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623.
La garanzia di cui al comma precedente può essere accordata sui finanziamenti destinati alla costruzione di nuovi impianti industriali o per il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, a condizione che il nuovo investimento non superi rispettivamente i 200 milioni di lire per le imprese ubicate al di fuori dei territori di cui alla citata legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, ed i 400 milioni di lire per le imprese ubicate entro i territori di cui alla legge predetta".

All'articolo 7, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per i finanziamenti a favore degli enti economici e collettivi, di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 315, il limite di lire 200 milioni è elevato a lire 350 milioni".

L'articolo 8 è sostituito con il seguente:
"Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 3 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, potranno concedere ad una stessa impresa artigiana è fissato in lire 15 milioni. Detto fido massimo potrà essere elevato ad importi superiori con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono conferite le seguenti somme:


lire 5.500 milioni per l'anno 1971
" 5.000 " " " 1972
" 8.500 " " " 1973
" 11.500 " " " 1974
" 14.500 " " " 1975
" 14.500 " " " 1976
" 14.500 " " " 1977
" 14.500 " " " 1978
" 11.500 " " " 1979
" 8.500 " " " 1980
" 5.000 " " " 1981".




All'articolo 11, primo comma, le parole: "lire 14.100 milioni", sono sostituite con le parole: "lire 16.600 milioni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1971

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Visto, il Guardasigilli: COLOMBO