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LEGGE 19 luglio 1971, n. 564

Inquadramento del personale delle amministrazioni municipali coloniali di Tripoli ed Asmara nei medesimi coefficienti e con la stessa anzianità attribuiti al personale delle altre amministrazioni municipali coloniali dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, recante norme sullo stato giuridico del personale municipale ex-coloniale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  25-8-1971 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, è aggiunto il seguente comma:
"Il personale già dipendente delle amministrazioni municipali di Tripoli ed Asmara - i cui regolamenti organici prevedevano sviluppi di carriera meno favorevoli di quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 1955, n. 802, per i dipendenti delle amministrazioni municipali coloniali delle quali non fu possibile reperire i rispettivi regolamenti organici o i cui regolamenti reperiti non furono riconosciuti autentici e validi - sarà inquadrato nel medesimo coefficiente spettante in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, a tali ultimi dipendenti di pari anzianità e qualifica".