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LEGGE 19 luglio 1971, n. 564

Inquadramento del personale delle amministrazioni municipali coloniali di Tripoli ed Asmara nei medesimi coefficienti e con la stessa anzianità attribuiti al personale delle altre amministrazioni municipali coloniali dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, recante norme sullo stato giuridico del personale municipale ex-coloniale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 25-8-1971
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo  49  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 21
settembre 1961, n. 1224, e' aggiunto il seguente comma:
  "Il  personale  gia' dipendente delle amministrazioni municipali di
Tripoli  ed  Asmara - i cui regolamenti organici prevedevano sviluppi
di  carriera  meno  favorevoli  di  quelli  stabiliti dal decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri 16 giugno 1955, n. 802, per i
dipendenti delle amministrazioni municipali coloniali delle quali non
fu  possibile  reperire  i  rispettivi  regolamenti  organici o i cui
regolamenti  reperiti  non  furono  riconosciuti autentici e validi -
sara'  inquadrato nel medesimo coefficiente spettante in applicazione
delle  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto,  a  tali  ultimi
dipendenti di pari anzianita' e qualifica".