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LEGGE 25 luglio 1971, n. 557

Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/01/1993)
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Testo in vigore dal: 24-8-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura
provvedono  direttamente alla liquidazione del trattamento economico,
ivi   compreso   quello  previdenziale,  del  personale  in  servizio
appartenente  ai  ruoli  di  cui  alle  tabelle  A e C della legge 23
febbraio 1968, n. 125, ed a quello di cui al regio decreto 25 gennaio
1937, n. 1203.
  Sono  soppressi  gli  articoli  20  e 21 del regio decreto 6 agosto
1937,  n.  1639,  e  successive  aggiunte ed integrazioni concernenti
l'anticipazione,  da  parte  del  Tesoro  dello  Stato,  delle  spese
relative al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del
personale di cui al precedente comma.