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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1971, n. 276

Assunzioni temporanee di personale presso le Amministrazioni dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1972)
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Testo in vigore dal: 13-1-1973
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  25  della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente
delega  al Governo per l'emanazione di norme intese a disciplinare le
assunzioni  temporanee,  per  esigenze  di  carattere eccezionale, di
personale straordinario;
  Udito  il  parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21
della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che
avevano  facolta'  di  assumere, ai sensi delle disposizioni abrogate
dall'art.  25,  comma  secondo,  della legge 28 ottobre 1970, n. 775,
personale  comunque non di ruolo, ivi compreso quello straordinario a
contratto  di  diritto  privato  o  a termine, possono procedere, per
esigenze  di  carattere  eccezionale,  ad  assunzioni  temporanee  di
personale  straordinario  da  applicare  a mansioni impiegatizie e di
operaio, con l'osservanza delle seguenti condizioni e modalita':
    a)   le  assunzioni  temporanee  devono  essere  giustificate  da
esigenze indilazionabili e determinate nella durata;
    b)  il personale straordinario non puo' essere tenuto in servizio
per   un   periodo  di  tempo,  anche  discontinuo,  complessivamente
superiore  a novanta giorni nell'anno solare, al compimento dei quali
il rapporto e' risolto di diritto;
    c)  il  personale cessato dal servizio non puo' essere nuovamente
assunto alle dipendenze dello stesso Ministero se non siano trascorsi
almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato nella
precedente lettera b).
  ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 DICEMBRE 1972, N. 818)).