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LEGGE 31 marzo 1971, n. 144

Finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  28-4-1971 al: 9-9-1982
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, è sostituito dai seguenti:
"All'azienda possono essere affidati, con decreto del Presidente della Repubblica, i compiti derivanti dall'applicazione di norme comunitarie, fatta eccezione per le competenze istituzionalmente attribuite ad appositi enti ed organismi pubblici.
Per l'attuazione dei compiti di cui ai precedenti commi è costituita nell'ambito dell'azienda apposita "gestione finanziaria".
Tale gestione è basata sul principio del "bilancio di cassa".
Le esigenze di cassa della "gestione finanziaria" sono previste sulla base di programmi semestrali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'azienda rispettivamente entro il 30 novembre ed il 31 maggio di ogni anno.
I programmi previsionali semestrali di cassa si riferiscono, rispettivamente, ai semestri 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre e possono essere aggiornati in relazione a sopravvenute esigenze. I programmi stessi sono comunicati agli organi di controllo istituiti presso l'azienda.
La relativa gestione è disciplinata dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, salvo quante in deroga stabilito dalla presente legge".
L'AIMA provvederà a formulare il primo programma previsionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in base agli impegni già maturati e a cui l'AIMA deve ancora far fronte. I versamenti di cui all'articolo 8 saranno effettuati nei 30 giorni successivi.