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LEGGE 13 maggio 1966, n. 303

Istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/1977)
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Testo in vigore dal:  28-4-1971
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Art. 3


Dal 1 luglio 1966, l'Azienda esercita i compiti di organismo di intervento, previsti dal regolamento comunitario 4 aprile 1962, n. 19, ed assolti fino al 30 giugno 1966 dalla Federazione italiana dei consorzi agrari ed altri.
((All'azienda possono essere affidati, con decreto del Presidente della Repubblica, i compiti derivanti dall'applicazione di norme comunitarie, fatta eccezione per le competenze istituzionalmente attribuite ad appositi enti ed organismi pubblici.
Per l'attuazione dei compiti di cui ai precedenti commi è costituita nell'ambito dell'azienda apposita "gestione finanziaria".
Tale gestione è basata sul principio del "bilancio di cassa))
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All'azienda potranno essere affidati dalla legge ulteriori compiti per la commercializzazione di prodotti agricoli.
È istituita, in seno all'azienda, una Sezione specializzata per l'esercizio dei compiti di organismo di intervento previsti dal Regolamento comunitario n. 727/70 del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.
L'A.I.M.A., avvalendosi della Sezione specializzata di cui al precedente comma, provvede all'acquisto, prima manipolazione, condizionamento, deposito, conservazione e commercializzazione dei tabacchi greggi, sia allo stato sciolto che manipolati, alla corresponsione dei premi e a quant'altro occorra per la completa attuazione dei provvedimenti comunitari riguardanti il settore.