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LEGGE 17 febbraio 1971, n. 89

Modificazioni all'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

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Testo in vigore dal:  11-4-1971

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

L'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:
"Chiunque trova un bambino deve farne la consegna all'ufficiale dello stato civile con le vesti e gli altri oggetti e contrassegni rinvenuti presso il bambino stesso; deve inoltre dichiarare tutte le circostanze di tempo e di luogo in cui il rinvenimento è avvenuto.
Della consegna si redige nel registro di nascita processo verbale circostanziato, nel quale si devono in ogni caso enunciare l'età apparente e il sesso del bambino, il nome e cognome che gli sono imposti e l'istituto a cui esso e consegnato.
I bambini trovati sono affidati ai servizi di assistenza dell'amministrazione provinciale del luogo in cui il bambino è stato trovato o è nato.
Nei casi predetti, nonché nei casi di bambini denunciati o risultanti come nati da genitori ignoti, l'ufficiale di stato civile procede, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, alla segnalazione di cui all'articolo 314/5 del codice civile".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1971

SARAGAT COLOMBO - REALE - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO