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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1971, n. 18

Modifica e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/1974)
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Testo in vigore dal:  17-3-1971 al: 11-4-1973
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 29, concernente la concessione di delega legislativa per la modifica e lo aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale;
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile, per il turismo e lo spettacolo, e per le poste e le telecomunicazioni; Decreta:

Art. 1

(Linea doganale)


Il lido del mare ed i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale.
Lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d'acqua nonché degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie, la linea doganale segue la linea retta congiungente i punti più foranei di apertura della costa; in corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi d'acqua dei porti medesimi.
Nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio e nella zona di Livigno la linea doganale, anziché il confine politico, segue rispettivamente le sponde nazionali del lago di Lugano e la delimitazione del territorio del comune di Livigno verso i comuni italiani ad esso limitrofi; nel tratto da Gorizia al mare la linea predetta coincide con il confine orientale della regione Friuli Venezia Giulia. Il confine politico che racchiude il territorio del comune di Campione d'Italia non costituisce linea doganale.