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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1970, n. 1049

Norme in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.

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Testo in vigore dal: 29-12-1970
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 31 della legge 30 aprile  1969,  n.  153,  recante
delega al Governo ad emanare norme concernenti modifiche  in  materia
di assicurazione per la disoccupazione dei lavoratori agricoli; 
  Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza  sociale,
di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio
e la programmazione economica e per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Le disposizioni di cui all'articolo 32, primo  comma,  lettera  a),
della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono sostituite dalle seguenti: 
    a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro  opera  retribuita
alle altrui dipendenze, limitatamente alle  categorie  dei  salariati
fissi ed assimiliati, obbligati e braccianti  fissi,  giornalieri  di
campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari  e  individuali,
anche se in  via  sussidiaria  esercitano  un'attivita'  agricola  in
proprio; agli stessi spetta l'indennita'  di  disoccupazione  qualora
risultino iscritti negli elenchi di cui  all'articolo  12  del  regio
decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive  modificazioni,  per
almeno un anno oltre  che  per  quello  per  il  quale  e'  richiesta
l'indennita',  ed  abbiano  conseguito  nell'anno  per  il  quale  e'
richiesta  l'indennita'   e   nell'anno   precedente   un   accredito
complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. 
  La durata della corresponsione dell'indennita' di disoccupazione e'
pari, per i lavoratori agricoli  predetti,  alla  differenza  tra  il
numero di 270 ed il numero delle giornate  di  effettiva  occupazione
prestate nell'anno comprese quelle per attivita' agricole in  proprio
o coperte da indennita' di malattia, infortunio, maternita',  e  sino
ad un massimo di 180 giornate annue.