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LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal:  1-5-1969

Art. 31


Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1970 - sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli norme recanti modifiche al decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23, relativo al sussidio di disoccupazione dei lavoratori agricoli in modo da armonizzarne e coordinarne la disciplina a quella in vigore per i lavoratori dipendenti degli altri settori produttivi ed a raccogliere le norme in testo unico, coordinando ed integrando, qualora occorra, le norme relative all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria con quelle della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, ivi compresi i regimi riferentisi a particolari categorie di lavoratori, al fine di facilitare un armonico sviluppo di tutta la legislazione riguardante la previdenza e l'assistenza dei lavoratori in caso di disoccupazione totale o parziale ed un collegamento organico e funzionale fra le gestioni interessate.
Con lo stesso provvedimento delegato si dovrà altresì prevedere che quando nel biennio utile il lavoratore agricolo sia stato iscritto negli elenchi nominativi, anche per un solo anno, per un numero di giornate non superiore ad 89, il requisito dell'anno di contribuzione nel biennio per avere diritto all'indennità di disoccupazione si intende raggiunto ove l'interessato possa far valere complessivamente nel biennio suddetto almeno 102 contributi giornalieri. Verrà inoltre considerata l'eventualità del prolungamento della durata della indennità in armonia con il trattamento previsto per i lavoratori dipendenti dei settori produttivi non agricoli.