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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1970, n. 602

Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
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Testo in vigore dal:  18-7-2012
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, e in particolare l'art. 28 della legge medesima;
Udito il parere delle organizzazioni sindacali interessate;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta;

Art. 1



Ai lavoratori soci di società cooperative di lavoro, disciplinate dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, le quali svolgono le attività indicate nell'allegato elenco ed ai lavoratori soci di organismi di fatto, esercenti le medesime attività, costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle società cooperative, le seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale si applicano secondo le norme, entro i limiti e le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che regolano dette forme, nonché secondo quanto disposto nei successivi articoli:
assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, assicurazione contro la tubercolosi, assegni familiari, gestiti dall'istituto nazionale della previdenza sociale;
assicurazione contro le malattie e per la tutela delle lavoratrici madri, gestita dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro;
assistenza dell'ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;
provvidenze della gestione case per lavoratori
((;))
((Assicurazione sociale per l'impiego))
.
L'allegato elenco di attività lavorative potrà essere modificato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate.