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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1970, n. 602

Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
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Testo in vigore dal: 18-7-2012
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, e in particolare  l'art.  28
della legge medesima; 
  Udito il parere delle organizzazioni sindacali interessate; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza  sociale,
di concerto con il Ministro per il tesoro; 
 
                              Decreta; 
                               Art. 1. 
 
  Ai lavoratori soci di societa' cooperative di lavoro,  disciplinate
dagli articoli 2511 e  seguenti  del  codice  civile  e  dal  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato  14  dicembre  1947,  n.
1577, le quali svolgono le attivita' indicate nell'allegato elenco ed
ai lavoratori soci di  organismi  di  fatto,  esercenti  le  medesime
attivita', costituiti per il conseguimento degli  scopi  mutualistici
propri delle societa' cooperative, le seguenti forme di previdenza ed
assistenza sociale si applicano secondo le norme, entro i limiti e le
modalita' stabiliti dalle disposizioni legislative che regolano dette
forme, nonche' secondo quanto disposto nei successivi articoli: 
    assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia  ed  i  superstiti,
assicurazione  contro  la  tubercolosi,  assegni  familiari,  gestiti
dall'istituto nazionale della previdenza sociale; 
    assicurazione  contro  le  malattie  e  per   la   tutela   delle
lavoratrici    madri,    gestita    dall'istituto    nazionale    per
l'assicurazione contro le malattie; 
    assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali, gestita dall'istituto nazionale contro  gli  infortuni
sul lavoro; 
    assistenza  dell'ente  nazionale  assistenza  orfani   lavoratori
italiani; 
    provvidenze della gestione case per lavoratori ((;)) 
    ((Assicurazione sociale per l'impiego)). 
  L'allegato elenco di attivita' lavorative potra' essere  modificato
con decreto del Ministro per  il  lavoro  e  la  previdenza  sociale,
sentite le organizzazioni sindacali interessate.