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LEGGE 11 febbraio 1970, n. 36

Integrazione dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-3-1970 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai fini delle promozioni alle qualifiche di segretario, archivista e usciere capo, il servizio prestato nelle categorie di impiego a contratto quinquennale disciplinato dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, è valutato per intero e quello prestato per l'espletamento dei compiti o dei servizi indicati nel primo comma dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, per metà.
I servizi valutati nelle misure indicate nel primo comma del presente articolo sono considerati utili anche ai fini della determinazione dei periodi di anzianità prescritti per l'ammissione al concorso per merito distinto e all'esame di idoneità per la promozione a primo segretario, nonché per l'ammissione al concorso per esami ed allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo archivista.
Il servizio reso, con carattere di continuità, per lo espletamento dei compiti o dei servizi indicati nel primo comma dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, può essere riscattato, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, secondo le norme che disciplinano i riscatti dei servizi non di ruolo resi allo Stato.
Il riscatto del suddetto servizio, ai fini della quiescenza, può essere richiesto anche dai dipendenti collocati a riposo o comunque cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalle loro vedove o dagli altri aventi diritto. Ai fini del trattamento di previdenza, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, il riscatto può essere richiesto solo dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di riscatto, ai fini di quiescenza, prevista dal presente comma, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La conseguente liquidazione del contributo di riscatto è effettuata avendo riguardo allo stipendio vigente, alla data della presentazione della domanda, per la qualifica, con la relativa anzianità, rivestita dal dipendente all'atto della cessazione dal servizio.